Art. 28.
(Violazione degli obblighi di assistenza
familiare).

      1. Il primo comma dell'articolo 570 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale della famiglia, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, di contraente del patto civile di solidarietà o di convivente, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro centotre a euro milletrentadue».

      2. Il numero 2) del secondo comma dell'articolo 570 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti, al coniuge il quale non sia legalmente separato per sua colpa, al contraente del patto civile di solidarietà o al convivente».